Consiglio regionale del Piemonte
Legge regionale 30 maggio 1980, n. 69.
Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte
(B.U. 11 giugno 1980, n. 24)
Art. 1.
L'ambiente carsico e delle grotte del Piemonte e' parte del patrimonio
naturale.
La Regione, a norma dell'art. 5 dello Statuto e nei limiti delle
proprie competenze, concorre a regolare l'attivita' speleologica
piemontese e ne promuove la protezione, l'incentivazione, lo studio
e la qualificazione, nonche' la documentazione, la gestione e la
diffusione dei dati raccolti.
Art. 2.
Vengono definite aree carsiche tutte le zone del Piemonte nelle
quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione
di grotte.
Esse rivestono caratteristica di pubblico interesse per:
a) l'esistenza di un patrimonio di bellezze naturali sia nell'ambito
epigeo sia in quello ipogeo;
b) la presenza di fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente
carsico, di interesse scientifico, anche applicativo, concernente
i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico;
c) la presenza di potenziali risorse idriche ed energetiche correlate
all'esistenza di corsi d'acqua ipogei;
d) l'esistenza di rischi di inquinamento delle vene idriche ipogee
e delle relative risorgenti sfruttate per l'approvvigionamento di
centri abitati, correlati alla estrema permeabilita' dei terreni
carsici;
e) la possibilita' di utilizzazione delle cavita' sotterranee come
sedi di attivita' escursionistiche, sportive, culturali e didattiche;
f) l'esistenza di un patrimonio turistico ipogeo gia' attualmente
sfruttato o potenzialmente valorizzabile ed utilizzabile.
Art. 3.
Le attivita' di protezione riguardano:
a) il patrimonio di valori estetici e paesaggistici caratteristici
delle aree carsiche;
b) le cavita' che rivestano particolare importanza sotto l'aspetto
estetico, scientifico e turistico;
c) le vene idriche del sottosuolo carsico captate o captabili in
acquedotti urbani.
Art. 4.
Le attivita' di studio riguardano:
a) il potenziamento delle ricerche nelle aree di cui al 1° comma
dell'art. 2;
b) lo studio geografico, geoidrologico, chimico, fisico e biologico
dei sistemi carsici, anche attraverso apposite stazioni scientifiche
sperimentali;
c) la promozione di collaborazione con istituti universitari o di
ricerca interessati agli studi inerenti le aree carsiche.
Art. 5.
Le attivita' di documentazione riguardano:
a) l'istituzione di un Catasto regionale che provveda a raccogliere
ed archiviare tutti i dati riguardanti le grotte piemontesi, offrendo
la possibilita' di consultazioni a chiunque vi fosse interessato;
b) la promozione delle pubblicazioni utili alla documentazione dei
dati raccolti e delle ricerche effettuate;
c) la creazione di una biblioteca speleologica regionale che raccolga
le pubblicazioni specialistiche del settore.
Art. 6.
La qualificazione dell'attivita' speleologica riguarda:
a) la realizzazione di corsi di speleologia da realizzarsi in Piemonte;
b) l'accesso degli speleologi a manifestazioni e convegni nazionali
ed internazionali ed a corsi specialistici atti ad aumentarne la
qualificazione;
c) l'installazione, la gestione e il potenziamento di apposite stazioni
scientifiche.
Art. 7.
Ogni anno la Regione, a mezzo dell'Assessorato alla pianificazione
Territoriale e Parchi Regionali, redige un piano di attivita' relativo
alla materia contemplata in questa legge, tenendo conto delle segnalazioni
fornite dalla Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi e dai
singoli Gruppi stessi, coordinandolo, per quanto necessario, con
gli interventi previsti sul territorio regionale.
La scadenza per le segnalazioni e le domande e' fissata con provvedimento
della Giunta Regionale.
Il programma annuale di attivita' e' approvato dalla Giunta Regionale,
sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art.
8.
Art. 8.
E' istituita la Commissione Regionale tecnico-consultiva composta
da:
l'Assessore alla Pianificazione Territoriale e ai Parchi Regionali
o suo delegato, che la presiede;
tre rappresentanti del Consiglio Regionale, nominati dal Consiglio
stesso con voto limitato a due nominativi;
quattro esperti del settore designati dall'Associazione Gruppi Speleologici
Piemontesi e due esperti designati dal Club Alpino italiano;
due esperti nominati dal Consiglio Regionale, sentita l'Universita'
degli Studi di Torino.
Svolge le funzioni di Segretario un funzionario addetto all'Assessorato
Pianificazione Territoriale e Parchi Regionali.
La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento
del Consiglio Regionale.
Art. 9.
I soggetti beneficiari della presente legge sono:
L'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi;
I singoli Gruppi Speleologici;
Il Club Alpino Italiano.
I soggetti beneficiari delle sovvenzioni devono fornire ogni anno
la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati
per gli scopi indicati dalla presente legge, e devono presentare,
ogni anno, una relazione illustrativa della attivita' svolta.
Art. 10.
L'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Catasto Speleologico
Regionale sono delegati all'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi,
la quale cura in particolare che tale Catasto contenga l'elenco
di tutte le grotte della Regione, con la descrizione di ciascuna
di esse, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi
speleologici eseguiti, nonche' ogni altra notizia utile.
Il Catasto puo' essere consultato a titolo gratuito da chiunque;
l'eventuale rilascio di copie avverra' a spese dell'interessato.
Art. 11.
Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per
l'anno finanziario 1980, la spesa di 30 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione
di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento
di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa
per l'anno finanziario 1980 in corrispondenza dell'accantonamento
ivi iscritto al punto 3.7.2. "Interventi per il potenziamento
delle strutture ricettive a carattere sociale", e mediante
l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo
con la denominazione: "Spese per la tutela del patrimonio speleologico
della Regione Piemonte", con lo stanziamento di 30 milioni
in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate
con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.